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Associazione > Lo statuto
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIAMISERICORDIA DI ARESESTATUTOIL PRESENTE STATUTO E’ STATO REDATTO IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE N. 266 DEL 11/8/1991 ED ALLALEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 22 DEL 24/7/1993APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI IL 18-3-1994PREMESSAIl movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “... ebbe cominciamento per lopadre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14agosto” (Bibl. Naz.: Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggioche il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 1986 chesegnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede“Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità” .CAPO ICOSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIAArticolo - 1E’ costituita in Arese l’Associazione dal titolo “FRATERNITA DI MISERICORDIA” con sede inArese, via Allende 2, Diocesi di Milano.Articolo - 2La Misericordia di Arese è sodalizio di volontariato, ma di solidarietà sociale, civile e culturale,avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso latestimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazionedelle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche.Articolo - 3La Misericordia di Arese è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondol’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l’art. 12 e seguenti del vigente CodiceCivile.La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa aisensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.Articolo - 4Scopo della Fraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere diMisericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, siain sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico poterenonchè con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.In particolare la Fraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:a) assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, ecc.b) trasporto dei malati e dei feriti a mezzo di ambulanza;c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;d) prestazioni di assistenza domiciliare:e) Protezione civile.La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggeritedalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed allarimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando neipropri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignitàumana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.3Articolo - 5La Fraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti medianteopportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività diaddestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altroidoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia.Articolo - 6Per l’espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previaautorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo lanormativa nazionale e regionale vigente.Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifichenorme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Fraternita.Articolo - 7In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con ilVescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistenteecclesiastico o “Correttore”.Articolo - 8Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Fraternite diMisericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionaledelle Misericordie d’Italia.E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l’emblemadella croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico “F” ed “M” di colore giallo (“FraternitaMisericordiae”).Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l’eventuale emblema, senza altre modifiche.Articolo - 9La divisa dei confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica,stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latinada un lato e l’immagine della Madonna dall’altro.Essa viene indossata nelle cerimonie solenni, quando richiesto. Mentre per i servizi di prontosoccorso ed assistenza può essere adottata una divisa secondo il colore ed il modello indicatodalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.Articolo - 10La Fraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede inFirenze, ne accetta gli statuti ed i regolamenti e ne costituice la rappresentanza locale.Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione delSodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti dellaFraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia,rappresentata dalle Confederazione stessa, nonchè l’impegno di mobilitazione caritativa in caso dinecessità.4Articolo - 11Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la Fraternitapotrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattereispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate comeproprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per larelativa approvazione.Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare neaderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed aventeispirazione cristiana.Articolo - 12La Fraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dallerendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi elasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonchè dall’esercizio diiniziative o altre forme di entrata che non esulino dallo spirito e dall’attività della Fraternita.Articolo - 13Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono gratuite.La Fraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un’oblazione a copertura delle spese vivesostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il sodalizio e per l’opera prestata daiConfratelli.Articolo - 14Il volontariato è divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso.Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienzadel dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordia “CheIddio gliene renda merito”.Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essereconcesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.Articolo - 15La Fraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la ConsociazioneNazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia.I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, puòcostituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabileun componente il Consiglio Direttivo.5CAPO IIREQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA ECLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTIArticolo - 16Tutti gli iscritti al sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello o Consorella”ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritativeche s ono alla base istituzionale della Fraternita.Questi si suddividono in tre categorie: a) Confratelli aspiranti; b) Confratelli effettivi; c)Confratelli sostenitori.L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo munita della firma di dueConfratelli effettivi Iscritti.Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza esseretenuto a darne motivazione.Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primocomma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere inscritti a piùFraternite di Misericordia. Di questo deve esserne fatta menzione nella domanda di iscrizione di cuial comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momentisuccessivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio Direttivo della Fraternita.Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun casogodere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.Articolo - 17I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendonofar parte della categoria dei Confratelli effettivi.L’aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, inpresenza della maggiore età e su deliberazione del Consiglio Direttivo, passano alla categoria degliEffettivi.Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo disacrificio, preghiera ed anonimato.I Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo delservizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipanoall’Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Fraternitasenza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.I Confratelli sostenitori non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva epassiva.Articolo - 18Per essere iscritti alla Fraternita occorre accettare i principi morali e cristiani del Sodalizio, tenereuna condotta integra.I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i finiistituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinatadal Consiglio Direttivo, secondo la categoria di appartenenza.6Articolo - 19Potranno essere aggregati alla Fraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con leparticolari modalità stabilite dalla Fraternita stessa per questo tipo di aggregazione.Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.CAPO IIIDISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLIArticolo - 20Gli iscritti alla Fraternita devono:a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vitaprivata;c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e dimassima collaborazione;e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia.Articolo - 21I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scrittadell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:a) ammonizione;b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;c) decadenza;d) esclusione;La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti “a - b” è del Consiglio Direttivomentre per i punti “c - d” è demandata all’Assemblea.Contro i provvedimenti di cui ai punti “a - b” l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta,entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato ed ilPresidente, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti “c -d” valgono le disposizioni dicui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.Articolo - 22La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, lapropria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza allaFraternita di cui all’art. 18.Inoltre l’iscritto perde la qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nellaviolazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nelpagamento della quota associativa pur essendo in grado di assolvervi.Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione,l’appartenenza dell’iscritto alla Fraternita.La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spiritualeche materiale verso la Fraternita.I provvedimenti di decadenza sono proposti motivatamente dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, suparere conforme del Collegio Probivirale.7Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scrittaall’Interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio Direttivo e del Collegio Probivirale,saranno rese note all’Assemblea.L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare lecause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, alConsiglio Direttivo, con le modalità di cui all’art. 16 terzo comma, e sulla quale l’Assembleadelibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al postulante idiritti di cui godeva in precedenza.L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalladata di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall’Assemblea.Contro il provvedimento di esclusione preso dall’Assemblea l’Interessato può ricorrere all’AutoritàGiudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.CAPO IVORGANI DELLA FRATERNITAArticolo - 23Sono organi della Fraternita:a) L’Assemblea;b) Il Consiglio Direttivo;c) Il Presidente;d) Il Collegio Probivirale;e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.Articolo - 24L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dalPresidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in mancanza di questo dal componente delConsiglio Direttivo più anziano di età.Articolo - 25L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione delbilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscrittialmeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in secondaconvocazione e gli argomenti da trattare.La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè un’oradopo.I Verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseritinell’apposito registro.Articolo - 26L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei Confratelli effettivi;b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, dacomunicarsi per iscritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;8d) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.Nei casi di cui alle lettere “a - b - c” il Presidente deve convocare l’Assemblea entro un mese con lemodalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 25.Articolo - 27L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metàdei Confratelli effettivi; mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia ilnumero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti il ConsiglioDirettivo.In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello effettivo potrà farsirappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al propriovoto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.Articolo - 28L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.Gli astenuti non si computano fra i votanti.I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernentirispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme dicui al sesto comma dell’art. 47.Articolo - 29L’Assemblea ha il compito di:a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Presidentesull’attività della Fraternita, svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindacirevisori sull’andamento economico-finanziario;b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dalPresidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative delibrazioni;c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Probivirale ed ilCollegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 39, 40, 42 e 43;d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concertocon il Collegio Probivirale;e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione del Regolamento Generale di cuiall’art. 48;f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e laCommissione Verifica poteri;g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell’art. 22.Articolo - 30Il Consiglio Direttivo è l’organo di Governo della Fraternita e delibera su tutte le materie nonriservate specificatamente all’Assemblea.E’ eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 42 e 43.In particolare:a) provvede all’amministrazione della Fraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permutadi beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;b) provvede acchè non siano in alcun modo cedibili ne alienabili i beni e le cose aventi caratterestorico ed artistico, ne carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativialla vita della Fraternita;9c) provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario edell’Amministratore nonchè ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme delRegolamento Generale di cui all’art. 48. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuoridegli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all’art. 35.d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’Approvazione dell’Assemblea, nonchè lenorme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buonfunzionamento del Sodalizio.e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economicoe di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, deidoveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo diaspirantato di cui all’art. 17, comma secondo;h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;l) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio d’inventario, di donazioni e sul conseguimentodi legati richiedendone, ove richiesta, la prescritta autorizzazione ai competenti organi;m) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22, 24 del c.c., i provvedimenti chereputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonchè la preparazione spirituale emorale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale,le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un quinto dei Confratellieffettivi;q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita,per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per vari settori di attività nominandoun coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativiche dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;s) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versareannualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell’art. 35, il Segretario;u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore,i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilitàdella Fraternita;10z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto nonattribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.Articolo - 31Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall’Assemblea, purchèdispari e non inferiore a cinque, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Correttore con voto deliberativo per le materie di suacompetenza come da art. 41.Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni,almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, Confratellicon legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonchè Confratelli eletti alle cariche di Probiviroe Sindaco Revisore.Non sono inoltre eleggibili Consiglio Direttivo il personale dipendente della Fraternita, i Confratelliche abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Fraternita nonchè i Confratelli cherivestono cariche politiche a qualunque livello.Articolo - 32Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonchè ogni qual volta il Presidente loritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzodei componenti il Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordied’Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.L’invito all’adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gliargomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anchetelefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metàpiù uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, conalmeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo, che non può essere, comunque, inferiorea tre consiglieri.Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.Articolo - 33Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.E’ il capo della Fraternita , ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legaleed i poteri di firma.Rappresenta la Fraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e,nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.In particolare il Presidente:a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e vegliasull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti:b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casila presidenza;c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;d) firma la corrispondenza ed, in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobilied immobili;f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni eventoche ne consigli l’interessamento della Confederazione stessa;11g) prende ogni provvedimento d’urgenza, anche se non contemplato nel seguente articolo,compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione allaratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.Articolo - 34Il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo leelezioni.Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, incaso di sua assenza o impedimento.Inoltre opera in quei settori che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.Articolo - 35Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro dicui alla lettera “q” dell’art. 30.E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme alPresidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera “e” dell’art. 33.Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dalConsiglio Direttivo fra i dipendenti della Fraternita nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai finidella composizione del Consiglio Direttivo.In tal caso non potrà avere voto deliberativo, ma solamente voto consultivo.Articolo - 36L’Amministratore, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativadi tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti.Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libricontabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.Articolo - 37Il servizio di cassa è affidato ad uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, medianteapertura di conto corrente. Gli assegni emessi dovranno portare la firma del Presidente o la firmadell’Amministratore o del Segretario.Articolo - 38Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gliorgani sociali sono rieleggibili.Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e sel’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nellaprima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.I nuovi membri inseriti a copertura della vacanze restano in carica per la stessa durata del membrosostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senzagiustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.12Articolo - 39Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità dicui agli artt. 28, 42 e 43, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e delSodalizio e per attaccamento alla Fraternita.Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5.Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed ilSegretario.Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia didecisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento dellaFraternita.In particolare:a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organodella Fraternita;b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuti e dei regolamenti, sentito il parere delCollegio probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal ConsiglioDirettivo nei confronti di questi ultimi;d) convoca, qualora se ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivodella Fraternita;e) sostituisce l’opera del Consiglio Direttivo qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impeditoeccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre untrimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo perricorrere alle norme di cui all’art. 49 commi 1 e 2.I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto divoto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, ne nel Collegio deiSindaci Revisori.Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, estabilisce le regole procedurali in modo che sia garantito il contraddittorio decidendo con pronuncemotivate.Articolo - 40Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti elettidall’Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 42 e 43 e dovranno esserein possesso di adeguati titoli professionali.Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma4 e 5.I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed ilSegretario.E’ ammesso che i componenti del Collegio dei Sindaci revisori possano avvalersi dellacollaborazione di un commercialista esterno qualora i componenti del Collegio non abbianoadeguati titoli professionali. Il commercialista esterno non potrà essere considerato come membroeffettivo del Collegio, ma solo di consulenza.I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nelConsiglio Direttivo, nel Collegio Probivirale.Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale vienefirmato da tutti i presenti.I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto divoto.Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.13Articolo - 41L’Assistente ecclesiastico e “Correttore” è nominato dall’Ordinario Diocesano competente perterritorio s u proposta del Consiglio Direttivo.Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.Cura l’osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale deiConfratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” dellaConfederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della Fraternita per essere esecutivedovranno avere il parere favorevole del “Correttore” per le materie di sua competenza.Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all’Assemblea con voto deliberativo sempre perquanto gli compete ed, eventualmente, può far parte delle riunioni indette dal Collegio Nazionale dei“Correttori “Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al ConsiglioDirettivo, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.Articolo - 42La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.E’ composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha ilcompito di:a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente unnumero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere:c) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui e primi 5saranno gli eletti;d) redige la lista di 7 Confratelli per l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi treverranno eletti Sindaci effettivi , mentre il quarto ed il quinto saranno eletti Sindaci supplenti.Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizioneal sodalizio.Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale propostedi candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente della Fraternita ilquale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essereconvocata almeno 20 gg prima della data fissata.Per la stesura della liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art.31.Articolo - 43Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello aventediritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nellacitata lista.Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio deiProbiviri; tre voti per il collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quartidegli eleggibili per il Consiglio Direttivo.Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età, successivamente siprocederà al sorteggio.Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze perConfratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.14Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito dellevotazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatasi durante le elezioni o per la candidatura o avvenutaelezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.Articolo - 44La Commissione verifica poteri è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogniquadriennio.E’ composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e diinsedia almeno un’ora prima di quella stabilita per l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.Svolge i seguenti compiti:a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’Assemblea;c) accerta la regolarità delle deleghe;d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla CommissioneElettorale per essere inserito agli atti per il rinnovo delle cariche.Articolo - 45I Componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri, per le funzioni cui sonochiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati allecariche per gli organi della Fraternita, ne essere votati fuori lista.Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sarannoannullate.Articolo - 46Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed inrelazione la principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenereuna condotta morale e civile irreprensibile e nello stes so tempo dovranno tenere nei confronti deglialtri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito diservizio per il quale accettano la carica.Articolo - 47La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all’art.30, lettera “p” , è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da unnumero di Confratelli effettivi non inferiore ad un quinto degli iscritti.La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta esottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio assenso.Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l’assenso scritto della Confederazione, ilPresidente convoca l’Assemblea con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degliarticoli cui è fatta la proposta di riforma nonchè l’indicazione degli emendamenti formulati daiproponenti.L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 25 e con le indicazioni di cui al commaprecedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stessoperiodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte delPresidente e del Segretario.L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, della quale un dirigente potràpartecipare all’Assemblea.Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presentiall’Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.15Non possono essere oggetto di riforma, se non all’unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i qualidefiniscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vitaassociativa.Articolo - 48L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza deidue terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ilRegolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale”riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.Articolo - 49In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normalefunzionamento della Fraternita e delle sua attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado diprovvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con ipoteri sostitutivi previsti dall’art. 38 comma “e”, il Presidente della Fraternita segnala allaConfederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per larichiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno unquinto dei Confratelli effettivi.La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo diripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alsolo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonchè allaconvocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica più di sei mesi.Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti,il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all’Autorità governativa ai sensidell’art. 27, ultimo comma c.c., nonchè al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art. 11disp. att. c.c.Articolo - 50La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanzeeccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino quando non rimanga un numerodi Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivoscopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario di cui all’art. 49.Per delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte quelle speciali modalità di convocazione,di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, terzo comma delc.c. (tre quarti degli associati).Dovrà essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, cheinterverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonche per dare la propriaeventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tracoloro che sono stati iscritti alla Fraternita.Articolo - 51A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti ad altra Associazione acarattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordiao, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, a cui la Fraternita èassociata.16Articolo - 52Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’Autorità amministrativa, ilPresidente della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al seguente Statuto, sentita laConfederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendesseroindispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita.Articolo - 53Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civileintegrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia.
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